Regolamento del logo

Regolamento  di concessione del patrocinio e logo

1 . La concessione del patrocinio non comporta per l’Associazione A.I.B.A.T. né  l’erogazione di 

contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa. 

2. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata. 

3. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla richiesta. 

4. La mancata comunicazione dell’accoglimento dell’istanza equivale a diniego. 

5. I promotori e gli organizzatori dell’iniziativa che ottiene il patrocinio dell’ l’Associazione A.I.B.A.T. 

sono autorizzati  formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto 

comunicazione ufficiale da parte dell’ l’Associazione A.I.B.A.T.. 

6. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, 

manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell’ l’Associazione A.I.B.A.T.. 

7. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e 

comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti patrocinatori dell’ iniziativa. 

8. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all’ Associazione 

A.I.B.A.T. per il relativo benestare. 

9. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all’ Associazione A.I.B.A.T..