Statuto

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita, senza fini di lucro, la libera ed apolitica Associazione denominata “ASSOCIAZIONE
INGEGNERI PROVINCIA BAT”, in sigla “A.I.BAT”

Art. 2 – Sede dell’Associazione
L’Associazione ha sede in via Badoglio n. 58, Trani (BT).

Art. 3 – Finalità
L’Associazione ha lo scopo di:
• favorire la promozione e lo sviluppo dello spirito associativo, incentivando e facilitando i
rapporti di collaborazione, solidarietà ed amicizia tra gli Ingegneri dei Comuni della 6.a
Provincia Pugliese;
• valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità ed il prestigio della professione dell’Ingegnere,
garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le
opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano le attività e le condizioni della
professione, in particolare nel territorio della nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani;
• agevolare la partecipazione degli Ingegneri della 6.a Provincia alla vita ed alle attività
dell’istituito Ordine degli Ingegneri per collaborare con lo stesso;
• collaborare con gli Ordini degli Ingegneri delle altre province, le Scuole, le Università ed
ogni altra associazione professionale, culturale ed imprenditoriale, nazionale od estera, nelle
azioni di interesse della categoria;
• promuovere ogni iniziativa utile all’aggiornamento e formazione professionale anche
mediante corsi, conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni e favorire altresì
l’interscambio di conoscenze ed esperienze;
• intraprendere, in favore dei giovani Ingegneri, opportune iniziative per agevolarne
l’inserimento nell’attività professionale;
• sostenere progetti atti ad avvicinare gli studenti in Ingegneria alle problematiche delle
attività professionali e lavorative;
• favorire e promuovere iniziative atte ad ampliare gli orizzonti professionali degli iscritti
verso esperienze di più ampio respiro;
• sviluppare ed approfondire le conoscenze sul rispetto dell’ambiente ed operare al fine di
aumentare la sensibilità degli ingegneri all’applicazione dei principi sanciti con il protocollo
di Kyoto sulla sostenibilità ambientale, sui consumi energetici, sulle limitazioni delle
emissioni dannose e per il benessere psico-fisico dell’utente;
• nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Associazione, istituire dipartimenti, sezioni
tematiche e/o gruppi di lavoro che si occupino di:
o certificazione energetica per accertare e certificare il contenimento dei consumi
energetici per strutture e fabbricati;
o certificazione e vidimazione di progetti predisposti secondo i criteri della bioedilizia,
bio-ingegneria e bio-architettura e dell’abitare sostenibile, al fine di garantire il benessere psico-fisico dell’utente;
o certificazione di progetti predisposti per residenze assistite da domotica, anche per
categorie di utenti diversamente abili ed anziani;
o eventuali altri argomenti che, se ritenuti utili, saranno deliberati dal Consiglio
Direttivo.

Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Qualità dei soci e requisiti per l’appartenenza
Possono aderire all’Associazione Ingegneri Provincia BAT, quali soci effettivi, tutti coloro che
abbiano conseguito la laurea in Ingegneria presso Politecnici ed Università italiane, purché siano in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• essere residenti nei Comuni della 6.a Provincia pugliese;
• svolgere attività lavorativa nei Comuni della 6.a Provincia pugliese;
• essere originari di uno dei Comuni della 6.a Provincia pugliese.
Inoltre possono essere soci effettivi anche stranieri che abbiano conseguito un titolo di studio
equivalente a quello italiano purché sussista una delle condizioni precedentemente espresse.
Possono essere soci onorari, senza elettorato attivo, coloro che si siano distinti per meriti particolari
in attività che rientrino negli scopi dell’Associazione o che abbiano un legame di collaborazione con
l’Associazione.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
Un socio decade qualora non ottemperi al pagamento del contributo associativo annuale secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo, con lettera, invita il
socio a regolarizzare la propria posizione e se questi non provvede, entro il termine indicato, sarà
dichiarato decaduto con delibera consiliare.
Un socio decade quando si ponga in contrasto con le norme deontologiche della categoria o con le
finalità dell’Associazione. In quest’ultimo caso l’allontanamento dall’A.I.BAT avverrà su proposta
del Consiglio Direttivo e sarà deliberato dall’assemblea.
Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve comunicare la propria decisione al Consiglio
Direttivo; resta inteso che comunque nulla è dovuto al socio che recede.

Art. 6 – Obblighi
L’iscrizione impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto.
Il socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo per anno solare, la cui misura è fissata
annualmente su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base delle spese necessarie per la gestione
dell’Associazione in relazione alle sue finalità.
I soci onorari non sono tenuti al versamento del contributo associativo.

Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione Ingegneri Provincia BAT sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori;
• il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta dagli iscritti all’A.I.BAT.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da altro socio nominato dall’assemblea stessa.
Ha diritto di voto chi è socio effettivo ed è in regola con il versamento del contributo associativo.
La votazione è per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto per le elezioni degli organi sociali
su richiesta di almeno due quinti dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 9 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci:
a. determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, formulando voti e
deliberando su questioni riguardanti l’attività della stessa;
b. approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
c. approva il rendiconto contabile annuale;
d. approva il preventivo contabile dell’anno in corso e l’entità del contributo associativo;
e. elegge ogni due anni gli altri Organi dell’Associazione;
f. modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata con almeno sette giorni di preavviso a mezzo di posta elettronica o, in
mancanza, con qualsiasi mezzo; essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed in via
straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci effettivi.

Art. 11 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita in 1.a convocazione con la presenza del 50% + 1 dei Soci
iscritti ed in 2.a convocazione con la presenza di 1/3 dei Soci iscritti.
Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, composto da dieci soci effettivi – viene eletto dall’Assemblea.
In caso di parità di voti, è favorito il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’A.I.BAT ovvero,
a parità di tale anzianità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti; il Consiglio
Direttivo uscente rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo.
Il Consigliere assente senza valida giustificazione per tre volte, – consecutive, nell’anno solare
decade automaticamente. Il Consiglio Direttivo – coopta in sua vece un nuovo Consigliere, a partire
dal primo dei non eletti. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non potrà essere inferiore a
sei, al di sotto di tale numero il Presidente e i Consiglieri rimanenti convocano d’ufficio l’assemblea
elettiva.
Ogni Consigliere può recedere dal proprio mandato: in tal caso si seguono le modalità del comma
precedente.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con cadenza almeno bimestrale oppure
quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno sei componenti e le sue
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente o di chi ne fa le veci. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno
verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo:
a. promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire le finalità
dell’Associazione;
b. convoca l’Assemblea e cura l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
c. redige la relazione sull’attività dell’Associazione, i bilanci preventivo e consuntivo da
presentare annualmente all’Assemblea dei soci;
d. delibera l’ammissione di nuovi soci;
e. propone all’Assemblea l’ammontare del contributo associativo;
f. propone all’Assemblea l’allontanamento dei soci che non abbiano ottemperato alle finalità
di cui all’art. 3;
g. integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo,
non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli in ordine fra i primi non eletti; i
Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che
provvederà alla conferma od alla elezione di altri Consiglieri.

Art. 13 – Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile; egli propone al Consiglio Direttivo la
nomina, all’interno dello stesso, del Segretario, del Tesoriere e del Vice Presidente.
Egli dirige e promuove l’attività dell’A.I.BAT, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei
soci, rappresenta l’A.I.BAT in tutte le sedi ed ha la firma sociale.
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni
che siano state a lui affidate dai competenti Organi dell’Associazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente.

Art. 14 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria; è composto da tre membri, soci
effettivi, ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa dell’A.I.BAT ed approva il bilancio
consuntivo; il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti gli atti contabili e di cassa, quando ne sia
fatta richiesta dai Revisori.
Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni, è rieleggibile e rimane in carica fino alla
proclamazione dei nuovi eletti.
Le decisioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza.
Quando un Revisore cessa dalla carica per qualsiasi motivo, gli subentra il primo candidato non
eletto per numero di voti.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri
In caso di necessità, l’Assemblea nominerà il Collegio dei Probiviri.
Ad esso verrà demandato il compito di giudicare il comportamento del socio nei confronti
dell’associazione o nei confronti di altro socio.
Allo stesso Organo spetterà il diritto di emanare sanzioni nei confronti di coloro che si rendano
passibili di provvedimenti disciplinari fino all’espulsione.
Il provvedimento sanzionatorio non potrà essere adottato se non con le più ampie garanzie di difesa
del socio e previo parere scritto motivato non vincolante del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri sarà composto di tre membri e dureranno in carica due anni. Giudicherà ex
bono et aequo ed il suo giudizio sarà inappellabile.
I suoi componenti non potranno ricoprire altri incarichi all’interno dell’Associazione.

Art. 16 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio ogni 1 gennaio e si conclude ogni 31 dicembre.
Il bilancio annuale deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.

Art. 17 – Finanziamento
Al finanziamento dell’Associazione provvedono gli associati attraverso il contributo associativo;
sono possibili altre forme di finanziamento proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate
dall’Assemblea.

NORME CONCLUSIVE
Art. 18 – Il presente statuto forma legge per tutti gli associati che lo accettano nel totale dei suoi
contenuti.
Esso può essere modificato dall’Assemblea, riunito in seduta straordinaria con la presenza di
almeno i 2/3 dei soci iscritti.

Art. 19 – L’A.I.BAT. può essere sciolta soltanto dall’Assemblea in seduta straordinaria.
La proposta di scioglimento deve ottenere il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci iscritti.
L’Assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione
dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa prevista dal
Codice Civile e dalle leggi che regolano la materia.

Art. 21 – Competente per le controversie è il foro di Trani.

NORMA TRANSITORIA
Art. 22 – Il primo Consiglio Direttivo predisporrà il REGOLAMENTO INTERNO dell’ A.I.BAT
comprensivo delle NORME ELETTORALI da ratificare alla prima Assemblea ordinaria.